venerdì 7 gennaio 2022

GREEN PASS ECCO COSA POTREBBE CAMBIARE

Green Pass o Super Green Pass? … questo è il dilemma!



Oggi in Italia chi ha il Super Green Pass, chi ha il Green Pass base e chi non ha nulla... 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 18.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

Ecco cosa cambierà a partire dal prossimo 15 febbraio 2022, quando entreranno in vigore le ulteriori misure restrittive.


Riepiloghiamo, dunque, cosa si potrà fare con e senza Green Pass fino per al 31 marzo 2022 (attuale termine dello stato d’emergenza).

AVERE O NON AVERE IL GREEN PASS: ECCO LE DIFFERENZE, VEDIAMOLE INSIEME IN MODO CHIARO E SEMPLIFICATO.

 

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. 

Per i lavoratori pubblici e privati (compresi i magistrati) con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitarioche così verrebbe equiparato a quello scolastico.

Sono esentati i casi di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico". 

L'obbligo riguarda chiunque compia 50 anni entro il 15/06/2022. 

Dal 20 gennaio, fino al 15 giugno, potrebbe scattare l’obbligo di Green Pass base (ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone ad esito negativo) per accedere alle attività di servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

 

Smart working

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

 

CHI HA IL SUPER GREEN PASS può fare quasi tutto.

Per averlo occorre aver avuto la somministrazione anche della terza dose del siero vaccinale oppure essere guarito dal virus negli ultimi 6 mesi.

 

CHI HA IL GREEN PASS BASE può fare solo alcune cose. 

Per averlo occorre almeno una dose del siero vaccinale, oppure un tampone molecolare, oppure antigenico rapido con esito negativo (si parla divalidità del grenn pass per solo 72 ore per il molecolare, mentre di 48 ore per quello rapido).


CHI È SENZA GREEN PASS vede la sua vita notevolmente limitata per l’impossibilità di accedere a numerosi luoghi, compreso quello di lavoro e non avrà il diritto di svolgere diverse altre attività. 

Non avere nessun tipo di green pass vuol dire non essersi vaccinato nemmeno con la prima dose del siero vaccinale, non essere guarito dal Covid19 e non aver neppure effettuato un tampone.

 
 

Il Green Pass base, (Certificazione verde anti Covid-19), è lo strumento che, in Italia, consente di viaggiare, prendere i mezzi di trasporto pubblico e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie, ai locali che offrono servizio di ristorazione e agli alberghi. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive. 

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 

ATTENZIONE

Chi poi non può vaccinarsi o eseguire il tampone per motivi di salute certificati, è esente dall’uso del Green Pass.

 
 

Ricordiamo che dal punto di vista giuridico (ad esempio in caso di controversie legali sorte a seguito di una multa) le FAQ non hanno alcun valore e contano solo le norme dei vari decreti-legge. Gli ultimi DL in materia sono il n. 172 del 26 novembre 2021, il n. 221 del 24 dicembre 2021 e il già citato n. 229 del 30 dicembre 2021.


Ecco cosa si potrà fare senza Green Pass:

– utilizzare mezzi di trasporto pubblico non di linea esempio: taxi e NCC (in zona bianca, gialla e arancione);

– spostarsi con mezzi privati all' interno del proprio Comune (in zona bianca, gialla e arancione);

– spostarsi con mezzi privati verso altri Comuni della propria o di altre Regioni (in zona bianca e gialla; in arancione solo per lavoro, necessità, salute o per usufruire di servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio Comune. In zona arancione chi è senza Green Pass può comunque spostarsi da Comuni di massimo 5.000 abitanti verso altri Comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia);

– usufruire dei servizi alla persona (in zona bianca, gialla e arancione);

– accedere ai negozi al di fuori dei centri commerciali (in zona bianca, gialla e arancione) Saranno esentati dalla presentazione del green pass base i clienti dei negozi di alimentari, dei supermercati e in generale di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio riforniti «dalla piccola e grande distribuzione». Sono ovviamente esclusi dalla lista bar, ristoranti e ogni altro locale dove cibo e bevande vengono somministrati e dove entrano solo vaccinati e guariti;

- Si potrà entrare senza green pass anche nelle edicole e nelle tabaccherie;

– accedere ai negozi ubicati nei centri commerciali, ma solo nei giorni feriali escluso il sabato (in zona bianca, gialla e arancione);

– avere accesso ai negozi ubicati nei centri commerciali anche nei prefestivi e nei festivi (solo in zona bianca e gialla; no in zona arancione con esclusione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi che sono invece sempre usufruibili);


– svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (in zona bianca, gialla e arancione);


– svolgere, all’aperto e al chiuso, attività riabilitative e terapeutiche ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (in zona bianca, gialla e arancione);


– praticare, esclusivamente all’aperto, sport di contatto (solo in zona bianca e gialla);

 La lista dei negozi esentati

Tutto ciò che non è ricompreso in questo elenco è vietato senza Green Pass.

 

Ricordiamo che in zona rossa cade la validità di qualunque tipo di Green Pass.

 

L'obbligo di indossare la mascherina all’aperto, qualora non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale, è sempre valido in zona bianca, gialla, arancione e rossa, con o senza Green Pass.


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